Art. 5.

      1. I docenti chiamati ai sensi dell'articolo 4 sono inquadrati nei relativi corsi di laurea e sono soggetti alle procedure di valutazione definite dai nuclei di valutazione della sede in cui operano, tenendo conto dei princìpi enunciati dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca. Il primo giudizio deve essere espresso, obbligatoriamente, dopo tre anni dall'immissione in ruolo.
      2. Al fine di assicurare procedure di immissione in ruolo responsabili e rigorose da parte degli atenei, in considerazione della valutazione da parte degli organismi a tal fine appositamente costituiti, ogni docente deve sottoporsi al giudizio dei nuclei di valutazione ogni quattro anni accademici. I docenti che non conseguono un giudizio positivo possono chiedere una ulteriore valutazione dopo due anni accademici. Se anche in tale caso non conseguono un giudizio positivo sono collocati a riposo, se hanno maturato il diritto al trattamento di quiescenza. In caso contrario, sono trasferiti nei ruoli di altra pubblica amministrazione, statale o regionale. Il trasferimento ad altra amministrazione è altresì possibile su richiesta del docente in luogo del collocamento a riposo, se l'età lo consente.

 

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